Art. 5.
(Vigilanza e sanzioni).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il proprio regolamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle relative disposizioni.
      2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal medesimo regolamento.
      3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione

 

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della sanzione di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.
      4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3 è accertata o comunque persiste successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.
      5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.